TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Sentenza n. 565/2024 del 21-03-2024
principi giuridici
La proroga del contratto a tempo determinato, ai sensi dell'art. 21, comma 1, D.Lgs. 81/2015, non richiede la forma scritta ad substantiam, rilevando quest'ultima solo ai fini della prova dell'accordo; pertanto, la proroga può ritenersi provata anche per comportamenti concludenti delle parti.
In materia di rapporti contrattuali tra privati e P.A., sebbene nessuna speciale formalità sia prescritta per l'esternazione della volontà diretta a concludere contratti di lavoro subordinato o a prorogarne il termine, non è sufficiente l'approvazione della delibera di proroga per configurare una prosecuzione del rapporto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze della P.A.; occorre, invece, che risulti sollecitata dalla P.A. la manifestazione di consenso del lavoratore, anche per fatti concludenti, ovvero che risulti l'accettazione della prestazione da lui resa dopo la scadenza del contratto originario o del termine prorogato.
La subordinazione si distingue dalla collaborazione coordinata e continuativa per il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, assente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Proroga del contratto a termine nella Pubblica Amministrazione: la validità del consenso tacito
La pronuncia in esame affronta la questione della legittimità delle proroghe di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) stipulato con un'Azienda Sanitaria Locale (ASL) per far fronte all'emergenza ###19. Il ricorrente, assunto a seguito di avviso pubblico per svolgere mansioni di operatore tecnico informatico, contestava la validità delle proroghe del contratto, sostenendo la mancanza del suo consenso espresso e la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato dissimulato.
Nel caso specifico, il lavoratore era stato assunto a tempo determinato per sei mesi, con possibilità di proroga in relazione all'evolversi dell'emergenza sanitaria. Il contratto, stipulato in data successiva all'avviso pubblico, prevedeva una collaborazione coordinata e continuativa, senza alcun richiamo esplicito alla disciplina del contratto a tempo determinato. Il ricorrente lamentava che, dopo la scadenza iniziale, il contratto era stato prorogato più volte, con una progressiva riduzione dell'orario di lavoro, senza che gli fosse richiesto il consenso.
Il giudice ha rigettato il ricorso, ritenendo che, sebbene il consenso del lavoratore sia necessario per la proroga di un contratto a termine, tale consenso non debba necessariamente essere espresso in forma scritta. In assenza di specifiche disposizioni normative che impongano la forma scritta a pena di nullità, il consenso può essere desunto anche da comportamenti concludenti.
Nel caso di specie, il giudice ha rilevato che il lavoratore aveva continuato a svolgere la propria attività lavorativa dopo la scadenza del termine originario, percependo le relative indennità commisurate all'orario di lavoro ridotto. Tale comportamento, unitamente alla comunicazione della proroga alla struttura di assegnazione del ricorrente, è stato interpretato come un'accettazione tacita della proroga contrattuale.
Il giudice ha inoltre escluso la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, in quanto non è stato provato l'esercizio del potere direttivo e disciplinare da parte dell'ASL. In particolare, il teste escusso, responsabile dell'unità dipartimentale, ha dichiarato che il lavoratore non era tenuto a giustificare le assenze né a richiedere autorizzazioni per assentarsi, ma solo a firmare i fogli di entrata e uscita.
Infine, il giudice ha ritenuto che il ricorso alla forma del contratto di collaborazione coordinata e continuativa fosse giustificato dall'esigenza di far fronte all'emergenza sanitaria in tempi rapidi, senza che ciò costituisse un intento elusivo delle norme imperative in materia di assunzione.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.